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EROGAZIONI LIBERALI

 

Erogazioni liberali

 

Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali

 

Legge "Più dai meno versi"

 

La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha convertito il decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, e nell’articolo n. 14 riguarda la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo il 17 marzo 2005.

La circolare n. 39/E dell’Agenzia delle entrate datata 19 agosto 2005 fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni operative.

 

A partire dal periodo d’imposta 2005 è possibile, per imprese e per persone fisiche, dedurre le donazioni a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni nella misura del 10% del reddito imponibile e fino a un massimo di 70.000 € l'anno.

 

Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata disposizione, effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni.

La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

 

 

 

I soggetti beneficiari delle deduzioni possono essere:

- Persone fisiche soggette all’IRPEF

- Enti soggetti all’IRES

Si tratta dei soggetti richiamati dall’articolo 73 del TUIR e, in particolare, società ed enti commerciali e non commerciali.

 

Le donazioni possono essere effettuate a favore di:

ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette "ONLUS di diritto" e le "ONLUS parziali".

Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali.

Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

 

Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni non-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione.

 

Le organizzazioni che ricevono l'erogazione liberale hanno l’obbligo della tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Sono inoltre tenute alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (stato patrimoniale e rendiconto gestionale).

 

L’ente che riceve la somma deve inoltre rilasciare una ricevuta che comprovi l’avvenuto ricevimento dell’erogazione evidenziando la propria natura giuridica e attestando che il soggetto (indicare le generalità di chi ha erogato la somma) ha versato a mezzo (indicare se bonifico bancario, …) una somma pari a euro (indicare quanto è stato ricevuto dall’associazione a titolo di erogazione liberale) e che utilizzerà i fondi ricevuti per lo svolgimento di attività solidaristiche e sociali istituzionali.

A fondo pagina sono disponibili dei fac-simile.

 

 

 

Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata è possibile per le associazioni di cui sopra e per le associazioni di promozione sociale iscritte ai registri regionali usufruire di quanto previsto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), artt. 15 e 100.

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), invece, a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

 

! NOVITA' 2013

Dal 2013 aumenta dal 19% al 24%, sempre nel rispetto del limite annuo previgente di 2.065 Euro, la quota detraibile per le donazioni effettuate dalle persone fisiche alle ONLUS. Le donazioni coinvolte dalla novità di cui all’art.15 della L.96/2012 sono quelle effettuate nei confronti di ONLUS e di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm, e sono applicabili per le donazioni dal 1 gennaio 2013.

 

 

 

Altre informazioni utili

 

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali - Guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate (176.19 KB)

 

sito dell'Agenzia delle Entrate

 

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